TRIBUNALE DI BERGAMO 
           Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari 
                     e dell'udienza preliminare 
 
    Il  Giudice  per   le   indagini   preliminari,   quale   giudice
dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
30 settembre 2014, letti gli atti del procedimento  di  esecuzione  a
margine indicato promosso nei  confronti  di:  Maggi  Andrea  nato  a
Bergamo il 7 dicembre 1938, residente  ivi  in  via  Pignolo  n.  61;
difeso di fiducia dall'avv. Marialaura Andreucci del foro di Bergamo; 
    Letti  gli  atti,  esaminata  la  richiesta   di   incidente   di
costituzionalita' svolta dalla difesa e sentito  il  conforme  parere
del P.M., 
 
                              Rilevato 
 
    che  Maggi  Andrea  ha  avanzato  distinte   istanze   volte   al
riconoscimento  della  disciplina  del  reato  continuato  ai   sensi
dell'art.  671  c.p.p.,  poi  riunite   per   evidenti   ragioni   di
connessione,  con  riferimento  ai  reati  di   cui   alle   condanne
intervenute: 
      a) con decreto penale n. 2240 D.P., reso  dal  giudice  per  le
indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo in data 18 giugno
2013, esecutivo dal primo ottobre 2013, col quale e' stato condannato
alla pena di € 15.000,00 di multa, pena sospesa, per il reato di  cui
all'art. 10 bis, decreto legislativo n. 74/2000; infatti allo  stesso
detto  reato  era  stato   contestato   perche',   in   qualita'   di
amministratore e legale rappresentante, dal  28  maggio  2010  al  21
settembre 2012, della societa' Caliberg S.r.l.,  con  sede  in  Curno
(BG), via Repubblica n. 12/14, dichiarata  fallita  il  21  settembre
2012 dal Tribunale di  Bergamo,  non  versava,  essendone  obbligato,
entro il termine previsto per la  presentazione  della  dichiarazione
annuale   di'   sostituto   d'imposta   ritenute   risultanti   dalla
certificazione rilasciata ai  sostituti  d'imposta,  per  il  periodo
d'imposta 2009, per l'ammontare complessivo di € 70.542,85 (oltre  il
limite di € 50.000,00); fatto commesso il 31 luglio 2010 ed accertato
in  data  25  gennaio  2013  dall'Agenzia  delle  Entrate,  Direzione
Provinciale di Bergamo - Ufficio Territoriale di Bergamo 1; 
      b) con decreto penale n. 2398/13 D.P., reso dal giudice per  le
indagini preliminari presso il Tribunale  di  Bergamo  il  20  giugno
2013, esecutivo dal 2 gennaio 2014, col  quale  e'  stato  condannato
alla pena di € 5.850,00 di multa, pena sospesa, per il reato  di  cui
agli artt. 81 cpv. c.p., 2 comma 1 bis, legge  n.  638/1983  e  succ.
modif., in quanto, nella qualita' di amministratore unico della ditta
"Caliberg" con sede legale in Curno, ed in esecuzione di un  medesimo
disegno  criminoso  ha  omesso  di  versare  all'INPS   le   ritenute
previdenziali  ed  assistenziali  operate  sulla   retribuzione   dei
lavoratori dipendenti per le seguenti mensilita': ottobre, novembre e
dicembre 2010 per  un  ammontare  complessivo  di  €  2356,00;  fatto
commesso in Bergamo nel periodo sopra indicato; 
      c) con decreto penale n. 1265/14 D.P., reso dal giudice per  le
indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo in data 13 maggio
2014, esecutivo dal  giorno  11  luglio  2014,  col  quale  e'  stato
condannato alla pena di € 15.000,00 di multa, pena  sospesa,  per  il
reato di cui all'art. 10 bis, decreto legislativo n. 74/2000; infatti
allo stesso detto reato era stato contestato perche', in qualita'  di
amministratore unico e legale rappresentante, dal 28 maggio  2010  al
21 settembre 2012, della societa' Caliberg S.r.l., con sede in  Curno
(BG), via Repubblica n. 12/14, dichiarata  fallita  il  21  settembre
2012 dal Tribunale di  Bergamo,  non  versava,  essendone  obbligato,
entro il termine previsto per la  presentazione  della  dichiarazione
annuale   di   sostituto   d'imposta   ritenute   risultanti    dalla
certificazione rilasciata ai  sostituti  d'imposta,  per  il  periodo
d'imposta 2010, per l'ammontare complessivo di € 134.450,87 (oltre il
limite di € 50.000,00); fatto commesso il 22 agosto 2011 ed accertato
in  data  22  agosto  2013  dall'Agenzia  delle  Entrate,   Direzione
Provinciale di Bergamo - Ufficio Territoriale di Bergamo 1. 
    Che e' stato richiesto dalla difesa del condannato, con  conforme
parere   del   P.M.,   di   sollevare   questione   di   legittimita'
costituzionale  della  norma  di  cui  all'art.   10   bis,   decreto
legislativo  n.   74/2000,   per   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, nella parte in
cui, con riferimento ai fatti commessi sino  al  17  settembre  2011,
punisce l'omesso versamento di ritenute certificate, dovute  in  base
alla relativa  dichiarazione  annuale,  per  importi  superiori,  per
ciascun periodo d'imposta, ad € 103.291,48,  atteso  l'ingiustificato
trattamento deteriore dalla stessa previsto rispetto alle piu'  gravi
ipotesi di cui agli articoli  4  e  5  dello  stesso  decreto,  nella
formulazione anteriore al D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito  con
legge 14 settembre 2011 n. 148; 
 
                             Considerato 
 
    che la questione proposta e' rilevante nel procedimento in corso,
non essendo lo stesso suscettibile di decisione senza la  risoluzione
della stessa, dal momento che la valutazione cui e'  chiamato  questo
giudice di merito  e'  finalizzata  a  valutare  la  sussistenza  del
vincolo  della  continuazione  di  cui  all'art.  81  cpv.  c.p.  con
riferimento anche al reato di cui al decreto penale n. 2240/13, sopra
richiamato,  in  relazione  al  quale  e'  da  notare  che   l'omesso
versamento  attiene  a  ritenute  risultanti   dalla   certificazione
d'importo si' superiore a € 50.000,00, ma inferiore alla soglia di  €
103.291,48  (essendo  pari   ad   €   70.542,85,   come   si   evince
dall'imputazione); inoltre la data  del  commesso  reato  (31  luglio
2010) rientra nel  periodo  per  il  quale  e'  stata  dichiarata  la
parziale illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10  ter,  decreto
legislativo n. 74/2000 giusta sentenza della Corte costituzionale  n.
80/2014 e per il quale si chiede di sollevare analoga  questione  per
la disposizione  incriminatrice  di  cui  all'art.  10  bis,  decreto
legislativo citato; 
 
                              Ritenuto 
 
    che la stessa non sia manifestamente infondata; infatti l'art. 10
ter, decreto legislativo n. 74/2000 e' stato dichiarato  parzialmente
incostituzionale con  la  sentenza  n.  80/2014  della  Consulta  per
contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione  nella  parte  in  cui
prevedeva per l'omesso versamento dell'imposta sul  valore  aggiunto,
dovuta in base alla dichiarazione annuale, una soglia di  punibilita'
inferiore a quelle stabilite per i reati di dichiarazione infedele  e
di omessa dichiarazione,  previsti  e  puniti  rispettivamente  dagli
artt. 4 e 5, decreto legislativo n. 74/2000,  prima  delle  modifiche
introdotte con il D.L. 138/2011 (pari ad € 103.291,38 per il reato ex
art.  4  citato;  €  77.468,53  per  quello  ex   art.   5   citato),
riscontrandosi in detta  disposizione  un  trattamento  sanzionatorio
deteriore rispetto a condotte di evasione tributaria, definite  dallo
stesso Giudice delle leggi piu' insidiose e maggiormente  lesive  dei
beni giuridici tutelati da dette norme. 
    Si Ritiene che i principi affermati dalla Corte  con  riferimento
al reato di cui all'art. 10 ter, decreto legislativo n.  74/2000  con
la sentenza n. 80/2014 possano trovare  applicazione  anche  rispetto
alla disposizione di cui all'art. 10 bis, stesso decreto legislativo;
infatti, sul piano sostanziale, si osserva che in entrambi i casi  si
verte in tema di omissione  del  versamento  di  somme  di  spettanza
dell'Erario ad una scadenza  temporale  predeterminata  da  parte  di
contribuenti che si sono affermati debitori  di  quelle  somme,  cio'
attraverso la dichiarazione annuale per l'imposta sul valore aggiunto
per il reato di  cui  all'art.  10  ter  cit.  ovvero  attraverso  la
dichiarazione  annuale  di  sostituto  d'imposta  per   le   ritenute
risultanti dalle  certificazioni  rilasciate  ai  sostituiti  per  la
fattispecie di cui all'art. 10 bis cit., in rilievo nel caso  che  ci
occupa (il corrispondente modello 770 predisposto dall'Agenzia  delle
Entrate contiene le attestazioni provenienti dallo  stesso  sostituto
d'imposta nelle quali sono puntualmente  indicate  le  certificazioni
rilasciate ai dipendenti e sono riportati i dati  circa  le  ritenute
operate); mentre sul piano formale giova sottolineare che  l'art.  10
ter  opera  un  rinvio  all'art.  10  bis   quanto   al   trattamento
sanzionatorio e ai limiti in esso  previsti  quanto  alla  soglia  di
penale rilevanza del fatto, mutuando dalla fattispecie immediatamente
precedente   due   imprescindibili   elementi    strutturali.    Tali
considerazioni inducono a ritenere, pertanto, che  non  si  ravvisano
dati o elementi dei due reati che possano giustificare  l'evidenziata
difformita' di trattamento sotto il profilo specifico della soglia di
punibilita'. 
    E' in questi termini che ad avviso di questo giudice si  pone  la
violazione dell'art. 3 della Costituzione, sia con  riferimento  alle
soglie di punibilita' previste dagli artt. 4 e 5, decreto legislativo
n. 74/2000 prima dell'intervento della riforma introdotta con il D.L.
138/2011, sia in relazione a  quelle  introdotte  dall'art.  10  ter,
decreto legislativo n. 74/2000 in seguito alla pronuncia della  Corte
costituzionale n. 80/2014 per fatti commessi  sino  al  17  settembre
2011.